Cos’è |
È una procedura che consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio del defunto. Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni. |
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Normativa |
Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo |
Gli eredi o chi li rappresenta, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche (in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore). |
Come si richiede |
Deve essere fatta espressa dichiarazione, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto). In quest’ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/487400), con i seguenti documenti:
Dopo aver reso la dichiarazione, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria. Successivamente, l’atto viene trasmesso all’Ufficio del Territorio per la trascrizione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario (per accertare la consistenza dell’eredità), per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale (vd. Scheda Inventario della situazione patrimoniale). I termini da rispettare per non perdere il beneficio d’inventario sono i seguenti:
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato). |
Dove si richiede |
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Costi |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
L’appuntamento è fissato in tempi brevi (dipende anche dal numero di richieste) dal giorno in cui viene richiesto. I giorni previsti per gli appuntamenti sono lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00. La copia dell’atto di accettazione può essere richiesta immediatamente, una volta che l’Ufficio del Territorio comunica alla cancelleria l’avvenuta trascrizione. La copia può essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta o dopo 3 giorni lavorativi, se urgente. |