Amministrazione di sostegno

Cos’è

È una misura, transitoria o permanente, di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo dell’istituto è aiutare tali persone ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito. Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

N.B. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

L. n° 6 del 9/01/2004, artt. 404 e segg.

Chi può richiederlo

L'interessato (anche se incapace), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), il tutore o curatore, il Pubblico Ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza, in carta libera, indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria e deve indicare:

  • le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
  • le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
  • il nominativo e il domicilio (se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
  •  l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita, il certificato di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno.

Entro cinque giorni dal deposito il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli. Se mancano i parenti prossimi devono essere avvisati i parenti più lontani riguardo la possibilità che sia nominato l’amministratore.

Il Giudice Tutelare in udienza sentirà l’interessato e pronuncerà un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta. L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

Dove si richiede

Front Office

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda correttamente depositata.