Ammissione al passivo

Cos’è

È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo della liquidazione giudiziale.

 

La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. L’esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale.

 

La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro sei mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande cosiddette tempestive. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo della liquidazione giudiziale (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto assoggettato alla liquidazione giudiziale) per la parte eventualmente già distribuita.

Normativa

D.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – C.C.I.I.).

Chi può richiederlo

I creditori (anteriori alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), soli o con l'assistenza di un legale.

Come si richiede

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e deve contenere:

  • l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
  • la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
  • la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario);
  • l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
  • l’indicazione delle coordinate bancarie (art. 201 C.C.I.I.).

 

L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme delle tempestive.

La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale.

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)