Cos’è |
La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro sei mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande cosiddette tempestive. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo della liquidazione giudiziale (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto assoggettato alla liquidazione giudiziale) per la parte eventualmente già distribuita. |
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Normativa |
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Chi può richiederlo |
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Come si richiede |
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Dove si richiede |
Cancelleria Fallimentare |
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Costi |
Esente |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali) |