Cos’è |
È la procedura con cui un titolo di credito (ad esempio assegno, libretto, cambiale) è privato della sua validità verso terzi e può essere richiesto nel caso in cui esso sia stato smarrito, distrutto o rubato. L’ammortamento consente, inoltre, di ottenere un decreto che autorizza il pagamento o il duplicato del titolo. L’ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato). |
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Normativa |
Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. n. 948/1951 |
Chi può richiederlo |
Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L’ammortamento dell’assegno circolare può essere richiesto anche dall’istituto che lo ha emesso. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile o del luogo di residenza del richiedente (per cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari) o del luogo in cui ha una sede l’istituto di credito che ha emesso il titolo (per assegni circolari, vaglia postali trasferibili, libretti, certificati, fondi comuni di investimento). Nella richiesta devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali è stato perso o distrutto. Bisogna allegare:
Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata presso l’Istituto che ha rilasciato il titolo la copia dell’istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito. Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l’assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e/o dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non venga fatta opposizione. Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. (se l’importo è superiore a € 5.000) e/o affissione presso l’istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto. Devono, quindi, essere richieste due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche al traente ed al trattario e a uno dei più vicini stabilimenti della società emittente, la quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali il titolo è pagabile. Se prevista (necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. per la quale deve presentare la fotocopia del decreto. Successivamente deve essere portata la fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione). Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto, a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l’ammortamento. Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente. Decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere il certificato di non interposta opposizione, portando in visione la copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
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Modulistica |
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Tempi |
Il decreto di ammortamento è emesso entro circa 30 giorni dalla presentazione del ricorso. |