Cos’è |
È la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione necessari e utili per l’interdetto, l’incapace o il minore emancipato, che deve essere fatta al Giudice Tutelare e/o al Tribunale. Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali: accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; promozione di giudizi; riscossione di capitali; realizzazione di investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, reimpiego di somme; contrazione di mutui. Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza. L’amministratore di sostegno deve chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti per cui il Giudice abbia così stabilito. Serve anche l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. |
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Normativa |
Artt. 372 - 375 e 411 c.c. |
Chi può richiederlo |
Il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso in carta libera debitamente motivato e indirizzato al Giudice Tutelare, presso il Tribunale in cui risulta aperta la procedura. Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: l’eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l’offerta della banca relativa all’investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare. Il Giudice Tutelare darà o respingerà l’autorizzazione o trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell’udienza collegiale. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare:
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
In media l’udienza collegiale è fissata entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Giudice Tutelare. |