Cos’è |
È la dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi ad un pubblico ufficiale per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, etc.) di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti (salvo in caso di uso divorzio) o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca valore probatorio al fatto, atto o qualità personale in questione. In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato ad una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vd. Scheda Dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazione). Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione di crediti postali e delle somme dovute allo Stato). |
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Normativa |
Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n. 182 del 23/3/56; art. 30 L. 7/08/1990 n. 241 |
Chi può richiederlo |
Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede. |
Come si richiede |
Deve essere fissato l’appuntamento per la redazione dell’atto per telefono (al numero 0984/487333) o recandosi in cancelleria. In caso d’impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio. Nel giorno stabilito per la redazione dell’atto bisogna presentarsi nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti, tutti muniti dei codici fiscali e di carta d’identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Il richiedente e i testimoni devono firmare l’atto davanti al cancelliere. Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:
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Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – V1 |
Costi |
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Modulistica |
Non prevista |
Tempi |
L’atto può essere ritirato entro 3 giorni o in mattinata, se richiesto con urgenza. |