Cos’è |
È una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio. La curatela è finalizzata ad assistere l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare) e viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). |
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Normativa |
Artt. 392 e segg. c.c.; artt. 415 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo |
Lo stesso inabilitando, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, il Pubblico Ministero. È necessaria l’assistenza di un legale. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso, in carta libera e contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, presso il Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi. Devono essere allegati al ricorso: il certificato di residenza, l’estratto dell’atto di nascita, lo stato di famiglia e la documentazione medica (ove disponibile). Se il Giudice istruttore pronuncia sentenza di inabilitazione o di emancipazione, il cancelliere trasmette copia del provvedimento al Giudice Tutelare, il quale procederà alla nomina del curatore a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. È possibile per i parenti o i conoscenti dell’inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore. Il curatore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Esente |
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 30 giorni. |