Cos’è |
È la facoltà di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato. Nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ACER, etc.) i certificati devono essere obbligatoriamente sostituiti da autocertificazioni. Sono previsti due tipi di dichiarazioni sostitutive:
Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono. |
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Normativa |
D.P.R. 445/2000 modificato dall'art. 15 L. 183/2011 |
Chi può richiederlo |
I cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. |
Come si richiede |
Deve essere redatta, in carta libera o secondo i modelli proposti (scaricabili sul sito internet), e sottoscritta una dichiarazione attestante gli stati, i fatti o le qualità personali richieste. La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione non deve essere autenticata. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. |
Costi |
Esente |
Modulistica |
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