Cos’è |
È la richiesta dei coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). |
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Normativa |
L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo |
I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi). |
Come si richiede |
E’ necessario presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi, indicando:
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
N.B. È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato civile. |
Dove si richiede |
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Costi |
Contributo Unificato di € 43,00 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. |
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) |
Tempi |
L’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro uno o due mesi dal deposito del ricorso. |