Cos’è |
È l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). |
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Normativa |
L. 1 dicembre 1970, n.898; l. 6 Marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo |
Uno dei due coniugi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano ad un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge). |
Come si richiede |
Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Nel ricorso bisogna indicare:
Devono essere allegati al ricorso i seguenti documenti:
Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
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Dove si richiede |
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Costi |
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. |
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) |
Tempi |
L’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro quattro o cinque mesi dal deposito del ricorso. |