Cos’è |
Sono procedure specifiche di soddisfazione dell’interesse del creditore e sono di due tipi:
|
---|---|
Normativa |
Artt. 605 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Il creditore, munito di titolo esecutivo. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza presso il Tribunale del luogo in cui si trovano i beni o il debitore. Nelle esecuzioni forzate di obblighi di fare e di non fare, deve essere depositato in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l’atto di precetto. Nelle esecuzioni per consegna o rilascio, l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio, necessari perché la cancelleria possa provvedere alla formazione del relativo fascicolo. |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari |
Costi |
|
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni) |
Tempi |
N.d. |