Ricorso per la Dichiarazione di Apertura della Liquidazione Giudiziale

Cos’è

È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (impresa commerciale “non minore” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I. e 2195 c.c.)  e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.   

Normativa

D.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – C.C.I.I.).

Chi può richiederlo

Il debitore, gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, uno o più creditori, il pubblico ministero (in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza o se l’insolvenza è segnalata dall’autorità giudiziaria che la rileva nel corso di un procedimento) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché dimostri di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso nelle forme di cui all’art. 40 C.C.I.I. innanzi al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Se il centro degli interessi principali è all'estero, il ricorso può essere proposto nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.

 

Se il ricorso è presentato dal debitore devono essere allegati:

  • le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
  • le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  • una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile;
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  • l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
  • una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.

Il Tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

 

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare

Costi

  • Contributo unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 da depositare telematicamente           

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)