Cos’è |
È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti. |
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Normativa |
Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni |
Chi può richiederlo |
I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l’assistenza di un legale. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso, debitamente motivato e con l’indicazione dell’anno e del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto, allegando:
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Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM. |
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso. |