Cos’è |
È la richiesta di copie di atti, sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, documenti o provvedimenti depositati presso il Tribunale. Le copie possono essere:
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Normativa |
Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76 - 154 att. c.p.c.; artt. 2714-2719 c.c.; art. 3, L. 10 ottobre 1996, n. 525; D.M. 20.8.92; artt. 633-656 c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta. In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG. Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario sarà prevista la richiesta delle copie elettroniche degli atti di scambio sia verbalmente portando una chiavetta usb o cd rom, sia via mail all’indirizzo pubblicato sul sito internet. |
Dove si richiede |
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Costi |
Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia) |
Modulistica |
Non prevista |
Tempi |
La copia è rilasciata entro 3 giorni, in caso di urgenza, o entro circa una settimana. |