Sospensione concordata

Cos’è

È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita dei beni pignorati.

Nelle espropriazioni immobiliari, l’istanza per la sospensione può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o, nel caso in cui abbia luogo la vendita con incanto, fino a 15 giorni prima dell’incanto.

Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima dell’effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.

Normativa

Artt. 624-bis e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

Congiuntamente tutti i creditori, muniti di titolo esecutivo.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale competente per il procedimento. Per le esecuzioni mobiliari, assieme all’istanza compilata, occorre presentare la lettera dell’Istituto Vendite Giudiziarie con la data dell’asporto dei beni (che è in possesso del debitore).

Se l’istanza è sottoscritta da tutte le parti, il Giudice dell’Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario fissa l’udienza di comparizione delle parti e provvede con ordinanza.

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione. La sospensione è disposta una sola volta.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata  deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

Dove si richiede

  • Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
  • Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

Costi

  • Esente, se successiva all’istanza di vendita
  • Marca da bollo di € 16,00 se precedente all’istanza di vendita
  • Per le esecuzioni mobiliari, versamento forfettario all’IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)

Tempi

La sospensione o l’udienza è fissata non appena si riceve l’istanza.