Cos’è |
È la richiesta di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore i beni ritenuti pignorabili che consiste in un’ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. |
---|---|
Normativa |
Artt. 491 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Il creditore procedente munito di titolo esecutivo. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza in carta semplice presso il Tribunale competente per il procedimento e rivolta al Giudice dell’Esecuzione. Entro 120 giorni dal deposito del ricorso deve essere allegata la seguente documentazione:
Successivamente il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile. |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari |
Costi |
|
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni) |
Tempi |
Il decreto di fissazione udienza di comparizione parti e nomina CTU è emesso entro circa 9 mesi dal deposito della domanda. Nella stessa udienza avverrà anche il giuramento del CTU. |