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 Cos’è  | 
 È l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).  | 
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 Normativa  | 
 L. 1 dicembre 1970, n.898; l. 6 Marzo 1987, n. 74  | 
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 Chi può richiederlo  | 
 Uno dei due coniugi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano ad un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).  | 
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 Come si richiede  | 
 Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Nel ricorso bisogna indicare: 
 Devono essere allegati al ricorso i seguenti documenti: 
 Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche: 
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 Dove si richiede  | 
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 Costi  | 
 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.  | 
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 Modulistica  | 
 Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)  | 
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 Tempi  | 
 L’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro quattro o cinque mesi dal deposito del ricorso.  |