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 Cos’è  | 
 È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti.  | 
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 Normativa  | 
 Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni  | 
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 Chi può richiederlo  | 
 I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l’assistenza di un legale.  | 
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 Come si richiede  | 
 Deve essere presentato ricorso, debitamente motivato e con l’indicazione dell’anno e del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto, allegando: 
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 Dove si richiede  | 
 Front Office  | 
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 Costi  | 
 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.  | 
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 Modulistica  | 
 Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)  | 
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 Tempi  | 
 Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.  |