Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

Cos’è

È la richiesta che una quota dei redditi (in proporzione agli stessi) del soggetto inadempiente dell’obbligo di mantenimento dei figli sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Consente, quindi, di ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, ad es. il datore di lavoro.

Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (anche maggiorenni, se non autosufficienti economicamente) in proporzione alle loro sostanze. Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli.

Normativa

Art. 147 e 148 c.c.; L. 219/2012

Chi può richiederlo

Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore, sempre con l’assistenza di un legale.

Come si richiede

Bisogna presentare ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, allegando:

  • il decreto di omologa della separazione;
  • lo stato di famiglia;
  • il certificato di residenza del richiedente.

Dove si richiede

Front Office

Costi

  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.