Vendita del bene immobile pignorato

Cos’è

È la richiesta di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, la procedura volta a sottrarre forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore i beni ritenuti pignorabili che consiste in un’ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.

Normativa

Artt. 491 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

Il creditore procedente munito di titolo esecutivo.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza in carta semplice presso il Tribunale competente per il procedimento e rivolta al Giudice dell’Esecuzione.

Entro 120 giorni dal deposito del ricorso deve essere allegata la seguente documentazione:

  • la certificazione ipocatastale, eventualmente sostituibili da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
  • i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
  • la nota di trascrizione dell’atto di pignoramento presso l’Ufficio del Territorio.

Successivamente il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile.

Dove si richiede

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Costi

  • Contributo Unificato di € 278
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)

Tempi

Il decreto di fissazione udienza di comparizione parti e nomina CTU è emesso entro circa 9 mesi dal deposito della domanda. Nella stessa udienza avverrà anche il giuramento del CTU.